ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2014

Pubblicata il 14/03/2014

 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
COME SI VOTA NEI COMUNI INFERIORI AI 15.000 ABITANTI
La popolazione del Comune è determinata in  base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale, quella di MELARA, alla data del 15° Censimento della Popolazione del 2011, era di 1.870 abitanti.
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.
Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia.
Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.
Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva.
Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.
Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
 
DATA ELEZIONI
Per le elezioni amministrative del 2014 è previsto l’abbinamento del voto con le elezioni dei Rappresentanti al Parlamento Europeo il 25 maggio 2014 e si vota dalle ore 7,00 alle ore 23,00
nella sola giornata di domenica.

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE
Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano  compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) che non si trovino in situazione di  incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
I cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a  consigliere comunale -la carica di Sindaco (e Vice-Sindaco) è riservata ai soli cittadini  italiani- devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l’iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.
Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione devono produrre:
a) dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato Membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati a consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, con arrotondamento all’unità superiore. Quindi, per il Comune di MELARA, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 5 e 6.
 
 DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE DEI COMUNI
Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge  N. 215 del 23/11/2012 che, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 71 del d. lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui “Nelle liste dei candidati  è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
        RIFERIMENTI NORMATIVI:
  1. LEGGE 23 NOVEMBRE 2012 N. 215 “DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
  2. CIRCOLARE N. 30/2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Candidatura alla carica di Sindaco, lista dei candidati alla carica di  Consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista.  I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica  di Sindaco.  Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere  Comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.  Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione  di presentazione della lista deve contenere (nei comuni inferiori a 15.000 ab.) l’indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio centrale, a  dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Sindaco. Sebbene la  legge non rechi disposizione in merito, è da ritenersi che i delegati non siano da  scegliere tra i candidati.
La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.
 
POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SEGUENTI MODELLI

               modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a   15.000 abitanti
 
La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di MELARA,  da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Possono altresì procedere alle autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.
Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha stabilito che il consigliere comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali il comune o la provincia sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.
Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali
Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune. L’Ufficio Elettorale del Comune di MELARA rilascerà anche certificati collettivi per ogni modello, entro ventiquattro ore dalla richiesta.
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale
Deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale.
La dichiarazione di accettazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

                    mod. accettazione candidatura sindaco          
  

                    mod. accettazione candidatura consigliere

L'autenticazione della firma del candidato dovrà seguire le modalità sopra descritte. Per i candidati che si trovino all'estero l’autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
L’atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i cittadini dell’Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
 
CONTRASSEGNO DI LISTA
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, in due misure diverse:

• 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto)
• 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno essere inserite nel cerchio.
E’ vietato l’uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
Deve considerarsi vietato anche l’uso dei simboli propri del Comune.
Si dovrà evitare di presentare contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altra lista già presentata o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E’ poi da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare:
• una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico. o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Il Programma amministrativo di ciascuna lista (in 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.


MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Il termine è perentorio. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale.
E’ opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l’ora della ricevuta.
 
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
 
NOTE
Il presente vademecum vuole essere d’ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previsto per il 25 MAGGIO 2014.
Le istruzioni sopra riportate, a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune di MELARA, sono state estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 5 del Ministero dell’Interno emanata in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2013 in attesa della pubblicazione ministeriale relativa all’anno 2014. Si precisa che l’utente rimane unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi.
Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l’esattezza e la completezza dei contenuti.
 


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